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Affitti brevi, arriva il CIN. Cos’è e come richiederlo

25 Luglio 2024

Per tutti i proprietari o gestori di un immobile destinato agli affitti brevi o alle locazioni turistiche è il momento di prestare attenzione: ancora pochi mesi e le nuove norme sulla sicurezza entreranno ufficialmente in vigore (e così anche le sanzioni).

Infatti, il Ministero del Turismo ha dato il via libera alla Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) e al CIN, completando le disposizioni sull’obbligo di dotare gli appartamenti di dispositivi di sicurezza come rilevatori di gas combustibili ed estintori.

Cosa sono la Banca Dati Strutture Ricettive e il CIN

Tra le disposizioni contenute nella legge n.191 del dicembre 2023, per rendere effettivi i nuovi obblighi c’era l’istituzione di una banca dati e l’avvio di un portale telematico che permettesse ai proprietari e ai gestori di ottenere il CIN, il Codice Identificativo Nazionale.

Se la banca dati ha soprattutto una finalità statistica e di rilevazione e conoscenza del mercato, il portale telematico è invece il cuore del provvedimento, perché permette di ottenere il codice per essere in regola con la normativa. Un sistema che promette di rivoluzionare il settore degli affitti brevi in Italia.

Ma cosa significa concretamente?

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN): la nuova "carta d'identità" degli immobili

Il CIN è il codice univoco di cui deve essere dotato ogni immobile destinato agli affitti brevi o alle locazioni turistiche. Non è solo un numero, ma la chiave per operare in regola nel mercato degli affitti brevi.

Il CIN dovrà essere esposto all'esterno dell’immobile e andrà sempre inserito negli annunci pubblicitari, sia offline che online, anche quando pubblicati tramite piattaforme come Airbnb o Booking.

Chi deve richiedere il codice?

Deve richiedere il CIN chiunque possieda o gestisca strutture ricettive (alberghiere o extralberghiere) o unità immobiliari (appartamenti, case) destinate alle locazioni turistiche e a quelle brevi.

Questo codice, quindi, sarà il lasciapassare per un'attività trasparente e conforme alle nuove normative.

Come e quando richiedere il CIN

La piattaforma BDSR (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it) è il punto di riferimento ed è già operativa, anche se in fase sperimentale.

Al portale si accede con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Occorre poi seguire una procedura guidata, ma il Ministero del Turismo ha messo a disposizione un manuale, scaricabile gratuitamente.

Attenzione alle date: le nuove disposizioni (inclusi gli obblighi relativi ai dispositivi di sicurezza negli appartamenti) saranno in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di entrata in funzione della BDSR sull’intero territorio nazionale. Il Ministero prevede che questo avverrà alla fine della fase sperimentale e comunque entro il 1° settembre 2024. Significa che a partire dal 1° novembre 2024 tutti dovranno essere in regola con la normativa. Sembra lontano, ma è meglio non farsi cogliere impreparati.

Cos’è la fase sperimentale?

In sostanza, è un’apertura graduale del servizio alle Regioni e Province Autonome, iniziata a partire da giugno 2024. Ad oggi si tratta di Abruzzo, Calabria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia e Veneto.

Le strutture ricettive presenti in questi territori possono quindi già cominciare a richiedere il CIN, anche se è ancora facoltativo e non sono previste sanzioni per chi non lo fa.

Sicurezza: non un optional, ma una necessità (e ora un obbligo)

Più volte su questo blog abbiamo parlato dell'importanza dei dispositivi di sicurezza. Ora, però, si tratta di un requisito di legge, almeno per quanto riguarda gli immobili destinati ad accogliere i turisti.

Per la loro sicurezza (e la tranquillità dei proprietari) l’appartamento deve essere dotato di:

  • rilevatori di gas combustibili
  • rilevatori di monossido di carbonio
  • estintori portatili a norma

Questi ultimi devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili (per esempio in prossimità degli accessi e vicino alle aree di maggior pericolo). Ne va installato uno ogni 200 metri quadrati o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Per saperne di più si può fare riferimento alle FAQ presenti sul sito del Ministero, dove si trovano informazioni sia relative alla tipologia di locazioni e di immobili cui si applica la normativa, sia le caratteristiche che devono avere i dispositivi da installare.

Requisiti tecnici: l'importanza della qualità

Non tutti i dispositivi sono uguali. La legge richiede prodotti omologati e conformi a precisi standard di sicurezza. Ecco perché affidarsi a marchi di qualità come Geca fa la differenza e mette al riparo dalle brutte sorprese sia i proprietari che gli installatori.

I nostri rilevatori GAMMA 652-O per fughe di gas metano e GPL e BETA 762CO per il monossido di carbonio sono progettati per offrire il massimo in termini di affidabilità e conformità alle normative.

Le sanzioni: meglio prevenire

Il legislatore non scherza quando si tratta di sicurezza. Le sanzioni per chi non si adegua possono arrivare fino a 8.000 euro per chi è sprovvisto di CIN e fino a 6.000 euro per l'assenza di dispositivi di sicurezza (dipende dalle dimensioni dell’immobile).

Un investimento in sicurezza oggi può fare risparmiare molto domani.

Un'opportunità, non un costo

Queste nuove regole possono sembrare onerose, ma sono un'opportunità per valorizzare un immobile e offrire un servizio di qualità superiore ai turisti.

Sono anche un’opportunità di mercato, perché la domanda di dispositivi per la sicurezza domestica conformi alle normative è destinata a crescere.

Se sei un distributore o un grossista, contattaci oggi stesso per conoscere le nostre soluzioni. Insieme possiamo non solo fornire prodotti conformi alle nuove normative, ma anche offrire un valore aggiunto garantendo sicurezza e tranquillità sia ai proprietari degli immobili che ai loro ospiti.

Con Geca sarai in prima linea nel soddisfare questa nuova esigenza del mercato.

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